Avvisi e Notizie

Ai sensi dell'art. 146, comma 1, del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 e s.m.i.

I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. I soggetti sopra indicati hanno l'obbligo di presentare a codesta amministrazione il progetto degli interventi che intendono intraprendere corredato di richiesta di autorizzazione paesaggistica, completo della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuto autorizzazione scritta e idoneo titolo abilitativo di natura edilizia.

Categorie